Art. 20.
(Applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati coperti da indulto).

      1. Nei procedimenti penali riguardanti reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, il pubblico ministero, se ritiene che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, acquisito il consenso dell'indagato, chiede al giudice per le indagini preliminari l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      2. Nei procedimenti di cui al comma 1 pendenti dinanzi al giudice di primo grado, alla prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti possono concordemente chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché sia già scaduto il termine per la sua proposizione. Il presente comma si applica anche quando il giudice abbia disposto il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 4, del codice di procedura penale.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando il giudice emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di

 

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procedura penale, dichiara condonata la pena nel limite previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241.